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La formazione dello Psicologo Giuridico in ambito Minorile
di Giovanni Pallaoro
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Dott. Giovanni Pallaoro
Psicologo e Psicoterapeuta, è Presidente di c.i.Ps.Ps.i.a. - Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza - e
Direttore della Scuola di Alta Formazione in Psicologia Giuridica Minorile Civile e Penale.
Presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza riveste i ruoli di Docente, Tutor e Supervisore di Training.
È Consulente Tecnico d'Ufficio per il Tribunale di Rimini, dove si occupa soprattutto di separazione/affido e Danno Biologico.
È autore di numerose pubblicazioni e si è occupato di prevenzione e formazione per insegnanti e genitori presso varie istituzioni
scolastiche ed educative della regione Emilia Romagna.
La formazione dello Psicologo Giuridico in ambito Minorile
La normativa giuridica codificata, Civile e Penale minorile, sancisce, come sappiamo, a fronte di qualsiasi altra considerazione, l'assoluta
priorità della tutela del "superiore interesse del minore" (Art. 155 Codice Civile) al fine di salvaguardarne il corretto sviluppo
psicologico. A questo scopo è previsto, in taluni casi, nell'iter giudiziario che ha per oggetto il minore, l'intervento dello Psicologo
Giuridico come ausiliario del Giudice (CTU, ovvero Consulente Tecnico d'Ufficio, in ambito civile, o Perito, in ambito penale).
Per incaricare il proprio ausiliario, specialista in una determinata materia, il Giudice "può" (nel senso che non è obbligato) fare
riferimento all'Albo dei Consulenti Tecnici istituito presso il Tribunale. L'art. 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile afferma: "Possono ottenere l'iscrizione nell'albo [dei consulenti tecnici del Giudice] coloro che sono forniti di speciale competenza
tecnica in una determinata materia... e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali [ora: Consigli degli Ordini Professionali]".
Da alcuni anni si è pervenuti ad una parziale "regolamentazione" degli standard formativi a cui lo Psicologo deve sottostare per
accedere all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) e/o dei Periti, allo scopo di operare nell'ambito della psicologia giuridica.
Le disposizioni emanate dall'Ordine Nazionale degli Psicologi Italiani sono volte a regolamentare un contesto operativo in cui, in passato,
confluivano figure professionali talvolta prive di competenze psicologiche specifiche e che, in modo del tutto improprio, venivano incaricate
a svolgere consulenze di tipo psicologico, su minori o adulti.
Di seguito quanto riportato nella delibera del C.N.O.P., del 20 settembre 2003, riguardante i "Requisiti minimi per una buona prassi in
psicologia giuridica e forense", che individua i criteri minimi per l'inserimento negli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici
presso i Tribunali (CTU).
- Anzianità di iscrizione all'Ordine degli Psicologi di almeno tre anni;
- Specifico percorso formativo post laurea in ambito di Psicologia Giuridica e Forense;
- Specifiche competenze relative alle aree di svolgimento dell'attività (clinica, psicodiagnostica, del lavoro e delle organizzazioni).
Per operare nell'area dell'età minorile sono necessarie particolari competenze relative alla Psicologia dello Sviluppo e alle dinamiche
della coppia e della famiglia.
Secondo la stessa delibera, requisito per il mantenimento dell'iscrizione ai suddetti elenchi è la frequenza, dimostrata con
certificato/attestato, di almeno un evento all'anno (con indicazione delle ore di impegno per ciascun evento) di aggiornamento in Psicologia
Giuridica e Forense o materie attinenti. Il documento emanato dall'Ordine Nazionale invita, infine, i Consigli Regionali e Provinciali ad
accogliere le suddette linee guida con atti di deliberazione, a rappresentare gli stessi ai Presidenti dei Tribunali di loro competenza e a
sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità di sviluppare conoscenze e competenze in tale ambito.
Tali linee guida sono state diversamente accolte dai diversi Ordini Regionali (come è possibile vedere da quanto riportato nei rispettivi
siti internet), con differenziazioni che riguardano, in modo particolare, il parametro relativo alla durata del percorso formativo post laurea
in ambito giuridico. Il Consiglio dell'Ordine Regionale dell'Emilia Romagna, ad esempio, nella delibera del 22/01/2004, resa operativa dal
30/06/2006, ha recepito integralmente gli orientamenti indicati dal Consiglio Nazionale, senza quantificare la durata della formazione post
laurea. Quello della Regione Lazio ha invece articolato in modo più dettagliato le competenze psicologiche e l'iter formativo post-laurea
specifico (non inferiore alle 50 ore), necessari ai fini dell'inclusione negli elenchi del Tribunale, indicando un'anzianità di iscrizione
all'Albo di almeno cinque anni (Delibera n. 251/2011). Quello della Lombardia, a sua volta, ha indicato un periodo di formazione post laurea o
di attività professionale nella specifica area della Psicologia Giuridica e Forense della durata di almeno tre anni (Delibera 8/02/07).
Va tuttavia rilevato che la regolamentazione di tale materia è tuttora in evoluzione, con situazioni assai diversificate sia in riferimento
alle modalità utilizzate dal Tribunale ai fini del conferimento degli incarichi, sia al modo in cui i vari ordini Regionali e Provinciali
hanno fatto proprie le stesse indicazioni del Consiglio Nazionale degli Psicologi.
Viceversa, non sono previsti requisiti per operare in qualità di CTP (Consulente Tecnico di Parte) e pertanto non esiste un Albo dei CTP.
Va tuttavia raccomandata, anche per tale figura professionale, la necessaria e specifica formazione, prevista, tra l'altro, dall'Art. 5 del Codice
Deontologico per chiunque si trovi ad operare in qualsiasi settore della Psicologia.
È in ogni caso fuori discussione il fatto che l'esercizio della professione dello Psicologo Giuridico richieda un livello formativo di
alto livello. In particolare laddove siano coinvolti dei minori (come accade nella maggior parte dei casi) sono necessarie competenze, teoriche
e pratiche, di carattere clinico, in ambito diagnostico, delle dinamiche di coppia e familiari, della psicologia dell'età evolutiva,
della psicopatologia. Tali competenze devono necessariamente coniugarsi con quelle di tipo giuridico, procedurale e deontologico (si vedano, a
tale proposito, oltre al già citato Codice Deontologico degli Psicologi, la Carta di Noto, emanata nel 1996 con successivi aggiornamenti,
e le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense, del 1999). Ciò nella consapevolezza che l'operatività dello psicologo
giuridico si colloca in un contesto di interdisciplinarità che vede interfacciarsi ruoli professionali assai eterogenei (giudici, avvocati,
psichiatri, neuropsichiatri, operatori dei servizi socio-sanitari, ecc.). Un'"alta formazione", dunque, che solo uno studio approfondito dello
specifico ambito disciplinare e l'esperienza maturata negli anni rende possibile. Si tratta, tra l'altro, di competenze che non possono
prescindere dall'acquisizione di una sufficiente familiarità e padronanza del proprio mondo interno (fortemente sollecitato in tale
contesto operativo dalle componenti affettive e conflittuali in gioco, con conseguente rischio di collusioni patogene), perseguita attraverso
l'analisi personale e la continua riflessione su di sé. E, infine, la supervisione della propria attività, indispensabile specie
all'inizio della pratica professionale.
c.i.Ps.Ps.i.a.: Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza
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